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"L'ordinanza di De Luca è illegittima", Carmine De Angelis spiega perché

De Angelis: "Viviamo in uno stato di diritto al contrario"

"Illegittima l’ordinanza di De Luca. La disciplina introdotta dai D.L. n. 6/2020 e n. 19/2020 e successive modifiche dispongono  le  procedura di emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti e l’ambito di relazione tra DPCm e ordinanze regionali." 

Carmine De Angelis consulente tecnico-giuridico di Caldoro in consiglio regionale e sindaco di Chiusano spiega che l'ultima ordinanza disposta dal Presidente Vincenzo De Luca è illegittima. 

Per evitare il rischio che i DPCM fossero “travolti”, senza coordinamento e controllo, dalle ordinanze contingibili e urgenti delle Regioni e dei Comuni, così da generare un deleterio clima di incertezza, l’art. 3, co. 2, ha cercato di circoscriverne il perimetro di utilizzabilità, stabilendo che le misure emergenziali potessero essere adottate, oltre che con DPCM, anche tramite le ordinanze sopra citate, ma a due condizioni cumulative:

a) solamente «nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri»; 

b) nei soli casi di «estrema necessità e urgenza». 

Al fine di assicurare la reductio ad unum del regime giuridico nazionale e regionale, gli artt. 2 e 3 del D.L. n. 19/2020 hanno introdotto limiti stringenti al potere di adottare ordinanze regionali e comunali.

Per quanto concerne le ordinanze regionali, l’art. 2, co. 2, d.l. 19/2020, ha previsto che, nelle more dell’adozione dei DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento, la competenza ad adottare atti, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, è del Ministro della salute (ai sensi dell’art. 32, l. 833/1978), e non più del Presidente della Regione e del sindaco.

Al Presidente della Regione, invece, compete:

  • dare un parere sugli schemi di DPCM, se lo stesso è di interesse della propria Regione;
  • proporre l’adozione di un DPCM;
  • introdurre misure ulteriormente restrittive (tra quelle di cui all’art. 1, co. 2, d.l. 19/2020), esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, ma solo nelle more dell’adozione del DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento (art. 3, co. 1, d.l. 19/2020). 

Un DPCm e’ un atto amministrativo che può essere ristretto da un’ordinanza regionale solo se una fonte superiore lo consente ( decreto legge, legge etc). L’Abc del diritto ci dice le Antinomie tra fonti equiordinate possono risolversi solo con criteri fisiologici non patologici.

Ma come si vuole restringere una libertà personale con una ordinanza se l’atto che disciplina la materia non è un atto amministrativo ma un Decreto legge? 

Può un atto amministrativo restringere l’ambito disciplinato di recente da una fonte superiore? Ormai viviamo in uno Stato di diritto alla rovescia!"

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