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Campania verso la zona rossa, cosa cambia con il Dpcm Draghi: le nuove regole

Dall'otto marzo possibile il passaggio in zona rossa della Campania

La Campania è a forte rischio zona rossa a causa dell'incremento dei contagi e per la pressione sugli ospedali. Sono gli effetti della terza ondata che si sta abbattendo sulla regione. A preoccupare anche i ritardi nelle vaccinazioni e l'arrivo delle varianti, in particolare l'inglese, che sembrano maggiormente contagiose.

Zona rossa: cosa cambia con il dpcm Draghi

Nel caso di passaggio della Campania in zona rossa dall'otto marzo, ecco quali sono le regole da seguire dopo il Dpcm Draghi del 2 marzo (pubblicate in Gazzetta ufficiale).

1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita.

3. Il transito sui territori in zona rossa e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

4. Tutte le attivita' previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

5. E' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresi' consentito lo svolgimento di attivita' sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

6. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

7. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.

8. Sono sospese le attivita' dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

9. E' sospesa la frequenza delle attivita' formative e curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivita' a distanza.

10. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle universita', sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalita' in presenza.

11. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che puo' acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.

13. Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagliarticoli 121e122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 38, comma 1.

14. Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.

15. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

16. Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

17. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

18. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

19. Sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24.

20. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in modalita' agile.

21.Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o piu' dei seguenti motivi:

a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano; g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagliarticoli 2e3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e' una comprovata e stabile relazione affettiva.

22. Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

23. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

24. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che si trovano nelle situazioni previste all'art. 51, comma 7, lettere f), m) e n), e' comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51, l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50; b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

25. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all'art. 18, comma 1, e' in ogni caso consentito l'ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20, inclusi i Paesi dai quali e' vietato l'ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50; b)presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

26. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, l'ingresso nel territorio nazionale e' consentito altresi' per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

27. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'art. 49, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 e' tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di: a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 49, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20; c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20: 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la localita' di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui all'art. 51, comma 7.

28. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui cio' sia prescritto dall'autorita' sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, e' fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

29. Le persone, che hanno soggiornato o tr Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

30. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.

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