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Il Terminal degli autobus resta allo stadio, adesso è ufficiale

L'ordinanza è stata firmata, ecco fino a quando

Ormai è stato deciso e non si torna più indietro; esattamente come ha sempre ribadito con forza il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. L'ufficialità è arrivata adesso: lo stazionamento degli autobus rimarrà nel piazzale davanti lo stadio Partenio-Lombardi fino al 31 dicembre 2020. 

Firmata l'ordinanza anche per la sospensione del mercato

Ordinanza n.5 del 3/01/2020

IL SINDACO

PREMESSO:

              che tra le attività istituzionali dell'Ente rientra l'organizzazione dei servizi rivolti alla collettività, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

  • che nelle previsioni del PUC vigente la sede del Terminal bus/Autostazione è ubicata tra Via Pini e Via Moccia;
  • che a seguito di richiesta inoltrata da questo Ente con pec del 3/1/2020 1'amministratore Unico dell'Air Mobilità Srl e Air Spa comunicava che i lavori di completamento della nuova

Autostazione di Via Pini saranno ultimati entro fine dicembre 2020;

Tenuto conto

  • dell'Ordinanza n.377 del 4/10/2007 che qui si richiama integralmente;
  • della Delibera di Giunta n.330 del 10/10/2014 con la quale si stabiliva tra l'altro di diminuire la presenza degli stalli di sosta insistenti su piazza Kennedy, delocalizzando una parte degli stessi, in esecuzione del piano di azione per il contenimento dell 'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino;
  • della nota Prot. 499 del 3/01/2020, che qui integralmente si richiama, con la quale il Settore Pianificazione ed Uso del Territorio, attesta che l'area di Piazza Kennedy è destinata a zona di riqualificazione Urbana RQ04 con area di concentrazione Residenza e Terziario non compatibile con l'utilizzo ad area di sosta dei mezzi di trasporto e che Piazzale degli Irpini, destinata a parcheggio di interscambio, è compatibile con l'utilizzo ad area di sosta dei mezzi pubblici;

PRESO ATTO

  •   dell' Ordinanza n. 380 del 24/10/2014 con la quale si adottava la nuova sistemazione, riorganizzando i capolinea e gli stalli del trasporto pubblico e privato urbano ed extra urbano;
  • della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
  • che il D. Lgs. no 155/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali con l'obiettivo di evitare , prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
  • che lo stesso D.Lgs n. 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
  • che, ai sensi dell'art.9 del D. Lgs. n. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
  • che la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria", approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale della seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
  • che, in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria è stato integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014;
  • che, con Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014, è stato approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della Regione Campania, ed, in particolare, per la città di Avellino, è stata soppressa la stazione di AV42, Sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente;
  • che dai rapporti del Servizio Tutela e Risorse ambientali di questo Comune, la situazione dell'inquinamento atmosferico rilevata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM 1 0, le cui concentrazioni medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dalla normativa vigente;
  • che le situazioni più critiche si verificano soprattutto nel periodo invernale quando possono verificarsi, con maggiore frequenza, condizioni meteoclimatiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti a fronte di un quadro emissivo più gravoso determinato dai maggiori flussi di traffico e dal funzionamento degli impianti di riscaldamento, ovvero le fonti principali di inquinamento atmosferico nel territorio di Avellino;

CONSIDERATO:

che tra le problematiche urgenti, relative al risanamento ambientale ed alla qualità dell'aria, vi è la difficile condizione di Piazza Kennedy in cui coesistono fonti di emissione diversificate: presenza del terminal di trasporto pubblico locale extraurbano, traffico veicolare privato particolarmente congestionato, condomini multipiano con riscaldamento centralizzato di tecnologia obsoleta;

che l'AlR MOBILITA' S.R.L. è il principale vettore di trasporto pubblico locale operante nelle provincie di Avellino e Benevento e, allo stato, occupa l'area ubicata in piazza Kennedy di Avellino, concessa in uso con destinazione a terminal dei servizi urbani ed extraurbani;

che è priorità dell'Amministrazione decongestionare l'area di piazza Kennedy attraverso trasferimento del capolinea dell'AlR MOBILITA' S.R.L. e nel contempo garantire un servizio di trasporto pubblico efficace, efficiente e rispondente alle diverse esigenze di mobilità;

RILEVATO

o/ Che al fine del contenimento dell'inquinamento appare idonea l'area di Piazzale degli Irpini, per la fermata degli autobus, in riferimento agli esiti già sperimentati con la temporaneità dell'entrata in vigore dell'Ordinanza n.597/2019, dal 15 dicembre 2019 ad oggi;

v/ che a seguito di verifiche dei percorsi degli autobus di linea del servizio di trasporto extraurbano ed urbano, relative anche alla istituzione di nuove fermate, si garantisce un'adeguata area per lo spazio delle manovre di accostamento e di reinserimento nel flusso della circolazione da parte dei veicoli in servizio anche in considerazione della capacità notevole del Piazzale degli Irpini ;

Considerato che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell 'area interessata;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.330 del 10.10.2014;

Visti: gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;

Visto: il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.•,

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per quanto in premessa riportato

Temporaneamente e comunque fino 31 dicembre 2020 la fermata e lo stazionamento dei bus in Piazzale degli Irpini.

DISPONE

-                   Alla Azienda Città Servizi e all'Air Mobilità Srl ognuno per le rispettive competenze, l'attuazione del dispositivo con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo e deviazione, il tutto nel rispetto della normativa vigente;

-                   alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all 'attuazione della presente ordinanza;

la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;

AVVISA

-che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge no 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge.

-che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al

Ministero dei Lavori pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

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