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Economia

Reddito di emergenza, attenzione all'errore: molte domande invalidate

La nota chiarificatrice dell'Inps

Per le domande per il Reddito di emergenza serve la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Lo sottolinea l'Inps in una nota, rilevando nell'esame delle prime richieste pervenute l'assenza in numerosi casi di una dsu valida.

La Dichiarazione sostitutiva unica contiene le informazioni anagrafiche, i beni patrimoniali posseduti  (ad esempio valore della casa ai fini IMU, oppure canone di locazione se si è in affitto, estratti conti bancari dell'anno precedente per verificare il saldo in giacenza). Altri dati vengono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e dall'INPS (i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS non rientranti nel reddito complessivo ). 

Si tratta di tutte le informazioni reddituali e patrimoniali necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare con la quale si ottiene l'indicatore ISEE per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. I redditi contenuti nella DSU sono riferiti al secondo anno solare antecedente alla presentazione della DSU (ultima dichiarazione dei redditi presentata) mentre, per quel che riguarda il patrimonio mobiliare e immobiliare, sono indicati i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno solare precedente.

La DSU può essere compilata e presentata presso l’ente che eroga la prestazione sociale agevolata, presso il Comune, in  un Centro di Assistenza Fiscale o patronato, oppure direttamente online sul sito dell’INPS. 

Inps: "Numerose domande REm prive di una Dsu valida"

L'Istituto ha illustrato con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020 le norme che disciplinano il REm, la nuova misura di sostegno economico introdotta con il decreto Rilancio per sostenere i nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

"Nella circolare è precisato che fra i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda, in aggiunta a quelli socio-economici previsti dalla legge, è indispensabile la presenza di una Dsu valida. In mancanza, la domanda non potrà essere accolta e sarà quindi necessario presentare una Dsu valida e, successivamente, una nuova domanda di rem", si legge nel testo.

Si ricorda che le domande possono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali: online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica); tramite i servizi offerti dai Patronati.

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