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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Mercato, ricorso al Tar: "Istanza di esecuzione è inammissibile"

Il Comune non ha dubbi: "Nessuna inadempienza, la sede sarà Campo Genova"

"La istanza di esecuzione, in via di urgenza, del decreto presidenziale n. 110/2020, è sicuramente inammissibile sotto plurimi profili". È quanto si legge all'interno della nota redatta dall'avvocato Lorenzo Lentini, incaricato di difendere il Comune di Avellino, rappresentato dal sindaco Gianluca Festa, nel ricorso presentato dagli operatori del mercato bisettimanale al Tar di Salerno.

La sospensiva con cui si è stata fermata l'ordinanza n. 41 dell’8.02.2020, per “la localizzazione del mercato bisettimanale a carattere temporaneo, a partire dall’11/02/2020 e fino al 31/12/2020, presso l’area di Campo Genova (ubicata nelle immediate vicinanze del Piazzale degli Irpini), è macchiata, secondo Lentini, da una serie di incongruenze citate nel testo e riportate di seguito.

Le motivazioni

"La istanza di esecuzione, in via di urgenza, del decreto presidenziale n. 110/2020, è sicuramente inammissibile sotto plurimi profili.

1 – Il carattere provvisorio del decreto monocratico, prima di tutto, esclude la ammissibilità e procedibilità di istanze dirette alla esecuzione coattiva, addirittura a mezzo nomina di Commissario ad acta.

L’art. 59 c.p.a., infatti, riserva al Tribunale e, dunque, all’organo collegiale l’esercizio dei poteri di ottemperanza sui provvedimenti cautelari escludendo una competenza monocratica.
2 – La procedibilità di una istanza di esecuzione, subito dopo, presuppone un inadempimento (della P.A.) all’ordine cautelare nel termine assegnato.
Il termine di adempimento, all’evidenza, nella specie, non è ancora decorso.
Il Decreto Presidenziale n. 110/2020, infatti, ha assegnato al Comune di Avellino il termine della Camera di Consiglio del 18.03.2020 per la acquisizione dei pareri sanitari e ambientali richiesti sull’area di via Genova ovvero la individuazione di una nuova e diversa area idonea.
Il tenore letterale del decreto, sul punto, è inequivoco.
Si è ordinato, infatti, “al Comune di Avellino, nelle more della trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale e non oltre la data per tale udienza fissata in dispositivo, di attrezzare e mettere a disposizione dei commercianti un’area idonea all’allocazione del mercato bisettimanale, previa acquisizione dei pareri sanitari e ambientali necessari, o, in alternativa, di ripristinare lo status quo ante contemperando le esigenze di tutte le parti coinvolte, anche mediante la non esclusa reviviscenza di pregressi provvedimenti che autorizzavano, temporaneamente, destinazioni “miste” a rotazione”.
La mancata scadenza del termine per adempiere, dunque, non consente di adombrare un inadempimento del Comune di Avellino ed elide, in radice, il presupposto per l’esercizio dei poteri di ottemperanza e di sostituzione commissariale.
3 - Beninteso che va respinta, sul piano sostanziale, ogni suggestiva ricostruzione di una presunta “ribellione” sindacale al Decreto Presidenziale n. 110/2020.
Gli atti che si versano in giudizio, infatti, danno conto che non solo sono in corso i lavori di realizzazione degli stalli per l’intera area di Via Genova, ma che il Comune ha provveduto, a mezzo ordinanza contingibile ed urgente, a disporre la delocalizzazione dell’Isola Ecologica, presso il Piazzale degli Irpini, ordinando ad Irpiniambiente gestore del servizio) di dare esecuzione.
Nel contempo è stata convocata Conferenza di Servizi, per la acquisizione dei prescritti pareri sanitari ed ambientali di ASL ed ARPAC, in Via Genova, dove è in corso la procedura di delocalizzazione della area mercatale.
Su queste premesse, vi è prova di ottemperanza alla misura cautelare urgente (D.P. 110/2020) e di pieno rispetto dei provvedimenti di Codesta Autorità Giudiziaria".

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