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Cronaca

Inchiesta calcioscommesse, Avellino-Reggina non fu combinata

“La Reggina perse con i Primavera in campo…”

Emergono nuovi importantissimi sviluppi in merito all'inchiesta Calcioscommesse che, sul piano sportivo, ha visto la penalizzazione dell’Avellino. Ecco come la Corte Federale d’Appello ha ritenuto che la gara Avellino-Reggina non sia stata combinata: 

ECCO IL TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI COM. UFF. N. 133/CFA– RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2017 COLLEGI Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso, Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario. 1. RICORSO DEL SIG. FRANCESCO MILLESI (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ AS AVELLINO 1912) AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER ANNI 5; - AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6491/1225 PF15-16 GP/BLP DEL 16.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 75/TFN del 12.4.2017) 2. RICORSO DEL SIG. ARMANDO IZZO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ AS AVELLINO 1912) AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA MESI 18; - AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6491/1225 PF15-16 GP/BLP DEL 16.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 75/TFN del 12.4.2017) 3. RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3; - AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6491/1225 PF15-16 GP/BLP DEL 16.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 75/TFN del 12.4.2017) 4. RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO TORBELLAMONACA BREDA AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 2; - AMMENDA DI € 2.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6491/1225 PF15-16 GP/BLP DEL 16.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 75/TFN del 12.4.2017) 1.- Con atto del 16.12.2016, la Procura Federale deferiva davanti il Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, fra gli altri, per quanto qui interessa: ° IZZO Armando, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la società Avellino 1912 S.r.l.; 2 ° MILLESI Francesco, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la società AS Avellino 1912 S.r.l.; ° PINI Luca, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la società A.S.D. Atletico Torbellamonaca; per rispondere della (testualmente) “violazione dell’art. 9 C.G.S., perché si associavano fra loro, al fine di commettere una serie di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 C.G.S., operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare del campionato nazionale di serie B con lo scopo di assicurarsi un vantaggio economico mediante percezione di somme di denaro da soggetti facenti parte di organizzazioni malavitose dedite alle scommesse sulle gare in questione. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli; in epoca anteriore, contestuale e successiva ai fatti evidenziati nel procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti oggetto di contestazione nei capi di incolpazione di cui all’atto di deferimento, sul territorio campano”; nonché ° società US AVELLINO 1912 srl, già A.S. Avellino 1912 S.r.l.; ° società ASD TORBELLAMONACA BREDA, già Atletico Torbellamonaca, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati. 2.- Nella riunione del 7.4.2017, terminato il dibattimento, il Tribunale così decideva (testualmente): “rigettata l’eccezione preliminare; riconosciuto l’aggravante di cui all’art.7, comma 6 del CGS, accoglie parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate dispone di irrogare le seguenti sanzioni: -nei confronti di PINI Luca anni 5 di squalifica e ammenda di € 50.000,00; -nei confronti di MILLESI Francesco, anni 5 di squalifica e ammenda di € 50.000,00; -nei confronti di IZZO Armando mesi 18 di squalifica e ammenda di € 50.000,00; -nei confronti della società US AVELLINO 1912 srl, punti 3 di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso e ammenda di € 50.000; -nei confronti della società ASD ATL. TORBELLAMONACA BREDA, punti 2 di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso e ammenda di € 2.000,00. Con la medesima decisione, pubblicata nel Com. Uff. n.75/TFN-SD del 12.4.2017, era anche disposto il proscioglimento degli altri deferiti. 3.- Avverso questa decisione hanno presentato reclamo: a) MILLESI Francesco, con atto del 19.04.2017, b) IZZO Armando, con atto del 15.05.2017, c) U.S. AVELLINO 1912 srl, con atto del 10.05.2017, d) A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONICA BREDA, con atto del 18.04.2017, per i motivi ampiamente articolati nei rispettivi ricorsi e volti ad ottenere l’annullamento o la l’integrale riforma delle sanzioni comminate. Alla riunione del 18.5.2017, riuniti tutti i ricorsi per evidente connessione obiettiva e soggettiva, questa Corte ha ascoltato le spontanee dichiarazioni dei reclamanti Millesi e Izzo, nonché le difese dei procuratori delle citate Parti, che hanno illustrato le argomentazioni poste a fondamento dei loro ricorsi, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendone l’accoglimento. Nella stessa riunione si è costituita la Procura Federale FIGC, esponendo oralmente le proprie argomentazioni, contestando i motivi dei reclami e, infine, concludendo per la conferma della decisione impugnata. A conclusione delle repliche, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo. 4.- Seguendo l’ordine temporale dei ricorsi, occorre preliminarmente esaminare la regolare costituzione del rapporto processuale, ad iniziativa della ASD Atletico Torbellamonaca Breda. L’art. 33, comma 5, C.G.S., prescrive che copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo deve essere inviata, contestualmente, alla controparte e, inoltre, il successivo comma 9 della 3 richiamata norma prevede che “Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”. Rilevato che il suddetto sodalizio non ha curato di trasmettere alla Procura Federale copia del suo reclamo e dei motivi ivi addotti, violando così il dettato normativo richiamato, il reclamo va dichiarato inammissibile e disposto l’addebito della tassa reclamo. 5.- Sempre in rito, poi, necessita esaminare l’eccezione sollevata dalle difese di Millesi e Izzo, lì dove sostengono –riproponendo quanto già sostenuto innanzi il Tribunale– che il procedimento sarebbe affetto sin dall’origine da improcedibilità, per violazione dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.. Secondo i prefati reclamanti, infatti, la comunicazione di conclusione delle indagini sarebbe stata notificata oltre il termine di giorni venti dalla data di conclusione delle medesime indagini. Facendo corretta applicazione del principio di diritto sancito dalle SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport (dispositivo prot. 212/2017 dell’8.3.2017 e decisione n. 25, depositata il 7.04.2017), il giudice a quo aveva ritenuto infondata l’eccezione, confermando in tal modo il precedente pronunciamento di questa Corte. Come noto, la questione concerne il termine di proposizione dell’azione disciplinare: secondo i reclamanti il dies a quo, per l’avvio dell’azione disciplinare, andrebbe individuato nella data di comunicazione a ciascun indagato dell’avviso di conclusione delle indagini, ad opera della Procura Federale. Si fa rinvio alle granitiche ed esaustive argomentazioni svolte nella citata decisione, che tutte si condividono, per evidenziare quanto sostenuto in tema dal supremo Organo di giustizia dell’Ordinamento sportivo: “Ancorare la decorrenza del termine alla data dell’ultima notifica è, quindi, la conclusione più ragionevole e più coerente con i principi e le esigenze del procedimento disciplinare sportivo”. In applicazione di questo principio di diritto, gli atti di deferimento di cui trattasi –anche a prescindere dalla natura dei termini in scrutinio- risultano tempestivamente proposti, calcolando i termini dall’ultima notifica. Consegue che l’eccezione è priva di fondamento e il motivo deve essere respinto. 6.- La difesa di Millesi, inoltre, contesta la violazione prevista e punita dall’art. 9 C.G.S.: al riguardo occorre considerare che detta contestazione, formulata dalla Procura Federale, non ha trovato accoglimento nella decisione impugnata che, come si legge a pag. 12, ha imputato ai deferiti solo l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S.. Anche questo secondo motivo di reclamo, pertanto, va respinto. 7.- Passando alla disamina dei fatti contestati e alla loro valutazione qui impugnata, occorre premettere che la decisione da adottare riflette – come nel processo penale – una verità processuale e non storica, sicché necessita tener da conto che il procedimento disciplinare si deve svolgere in un quadro costituito da specifiche regole, la cui funzione è anche quella di garantire tutti gli iscritti alla Federazione che la loro partecipazione è ben tutelata, perché al riparo da valutazioni non rigorosamente riscontrabili sulla base di specifici postulati giuridici. Diversamente opinando, infatti, qualunque fatto sospetto potrebbe dar luogo ad un procedimento disciplinare e alla comminazione di una sanzione. Considerata la pluralità dei soggetti interessati alle vicende, tale esame non può che essere condotto nel segno dei principi fondamentali che regolano l’accertamento del concorso di persona nei fatti illeciti –salva la modulazione dei medesimi– alla luce dei principi che fondano l’Ordinamento sportivo. Ne discende che la responsabilità di questi calciatori può essere affermata nella ipotesi in cui nella loro condotta sia ravvisabile un concorso materiale, ovvero anche solo morale, nel compimento degli illeciti contestati. Appare conducente, in conseguenza, svolgere brevi considerazioni in ordine al contenuto di queste due figure. Ricorre la fattispecie del concorso materiale ogniqualvolta il soggetto cooperi materialmente nel compimento dell’illecito, anche solo agevolandolo, ponendo in essere, cioè, un qualsivoglia comportamento causalmente legato al verificarsi dell’illecito e, in difetto del quale, l’illecito stesso 4 non si sarebbe verificato. Quanto al concorso morale –ipotesi, almeno in via generale, meno grave di quella testé delineata – esso si configura allorquando il soggetto rafforza, in qualsiasi modo, la determinazione di quanti daranno poi esecuzione al piano illecito, anche solo partecipando attivamente alla relativa fase ideativa: lo studio del piano e la sua condivisione sono, infatti, obiettivamente idonei a costituire, per gli altri compartecipi all’illecito, una spinta psicologica giuridicamente rilevante. Rileva che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la differenza tra connivenza non punibile e concorso nel reato risiede nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del reato mentre, nel concorso, come si è detto, è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito (ex multis, Cass, pen. 2.10.2012, n.117). Occorre, in definitiva, che il concorrente fornisca un contributo materiale o psicologico capace di rendere più agevole la commissione dell’illecito, stimolando o rafforzando l’altrui proposito criminoso, non essendo punibili contegni meramente passivi, quali la semplice connivenza o la mera presenza sul luogo del delitto, sempre che quest’ultima non abbia suscitato un maggiore senso di sicurezza nel compartecipe, palesando una chiara adesione alla condotta delittuosa che si traduce in una concreta efficacia rafforzatrice dell’altrui proposito criminoso. 8.- In relazione, poi, alla verità processuale, occorre considerare e tener da conto che torna assai difficile –stante il contesto ambientale nel quale sono state ideate e si sono sviluppate le vicende in scrutinio– trovare risposte appaganti ai vari interrogativi che la Procura, prima, e il Tribunale, poi, si sono posti per collegare tutti gli elementi via via raccolti anche dall’A.G.O. per provare le due ipotesi delittuose contestate. 9.- Quanto alla gara Avellino/Reggina del 25.5.2014, occorre preliminarmente considerare come fosse ben noto agli addetti ai lavori che l’incontro si sarebbe concluso con la vittoria dell’Avellino, sia perché la Reggina occupava un posto in classifica che già la condannava alla retrocessione e sia perché aveva preannunciato che avrebbe schierato in campo diversi giocatori della Primavera, quali esordienti, come puntualmente poi avvenuto. Considerato che a detta gara non parteciparono i due reclamanti; che in base agli atti, gli scommettitori si sarebbero limitati a puntare sulla vittoria dell’Aavellino; che le scommesse sarebbero state effettuate tutte nella giornata di domenica, una volta avuta conferma della discesa in campo degli esordienti della Reggina, tutte queste circostanze non consentono di imputare al Millesi un concorso materiale, o anche solo morale, nel compimento dell’ipotizzato illecito, la cui stessa esistenza appare non sufficientemente suffragata da certi elementi di fatto. Come si è detto, occorre considerare la cornice all’interno della quale si collocano i vari episodi acquisiti, cioè il contesto malavitoso che certamente ha allungato ombre sinistre su ogni incontro o scambio di messaggi, sicché si è naturalmente portati ad escludere finalità lecite e a ricercare e ipotizzare scopi illegittimi. A ben diversa conclusione sarebbe stato possibile pervenire ove l’esito finale della gara avesse registrato la vittoria della Reggina, sia per il totale ribaltamento del risultato ipotizzato e ipotizzabile e sia, in conseguenza, per la quotazione della scommessa che, in tale evenienza, avrebbe fruttato una cospicua vincita. Il quadro indiziario tracciato nella decisione qui impugnata appare, in definitiva, non sufficiente per affermare che sia venuto materialmente ad esistenza l’illecito in scrutinio o che siano stati posti in essere atti idonei a qualificare l’apporto del Millesi quale contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, anche nel caso si ipotizzasse che questa abbia dato luogo ad un mero tentativo. Questo motivo dei ricorsi di Millesi e Izzo è fondato e va accolto. 10.- Quanto alla gara Modena/Avellino del 17.5.2014, conclusasi con la vittoria della prima con il risultato di 1-0, i fatti posti a fondamento della decisione del Tribunale e le argomentazioni da questo svolte danno contezza della coscienza e volontà di Millesi di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito, stimolando e rafforzando l’altrui proposito criminoso. Nella sua appassionata ed arguta difesa, il patrono di Millesi ipotizza che costui abbia 5 millantato il Pini che, a sua volta, avrebbe millantato il “clan Vinella Grassi”: ammesso, per mera ipotesi di scuola, che ciò sia avvenuto, non può revocarsi in dubbio che, in tal caso, la condotta del Millesi avrebbe rafforzato la determinazione del gruppo malavitoso alla ideazione del piano illecito, fornendo una spinta psicologica giuridicamente rilevante al proposito criminoso, anche mercé la partecipazione agli incontri di Izzo. Il Tribunale ha posto in evidenza come le affermazioni di Accurso e Pini abbiano trovato puntuale riscontro nella mole delle intercettazioni agli atti, che documentano il tenore delle conversazioni scambiate dopo gli incontri e gli apprezzamenti formulati dal Millesi sull’esito dei colloqui, che danno piena contezza dell’attivo contributo fornito da costui alla fase ideativa del disegno criminoso. Considerata, poi, la dimensione internazionale del mercato delle scommesse, non ha pregio la circostanza evidenziata dalla difesa di Millesi in ordine alla modesta entità delle puntate di cui si ha conoscenza, per ridimensionare la valenza del fatto: è sin troppo noto, infatti, che le “organizzazioni” della specie non utilizzano soltanto noti canali convenzionali, sicché è impossibile tracciare una mappa delle scommesse e dei vari centri interessati, sparsi sul globo. Come è stato posto in luce dalla Suprema Corte nel suo noto arresto n. 36350/2015, trattasi di “un vero e proprio mondo sommerso la cui caratteristica di offensività degli interessi ultraindividuali è stata ritenuta particolarmente intensa e tale da sconvolgere l’assetto del sistema calcio, fino a screditarlo in modo inimmaginabile e minarlo nelle sue fondamenta, con ovvie pesantissime ricadute economiche nei confronti delle istituzioni pubbliche, di quelle private deputate alla gestione dell’attività sportiva calcistica e nei confronti anche di numerose società calcistiche danneggiate sia patrimonialmente che moralmente:…”. I reclamanti hanno eccepito vizi di illogicità nella motivazione posta a fondamento dell’impugnata decisione. Osserva il Collegio che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza e della dottrina, il compito del giudicante non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice a quo, bensì anche quello di stabilire se quest’ultimo abbia esaminato tutti gli elementi di fatto acquisiti, dandone una corretta e logica interpretazione, con esaustiva e persuasiva risposta alle deduzioni delle parti: rileva, quindi, la corretta applicazione delle regole della logica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre. Occorre, pertanto, che i ricorrenti diano dimostrazione che il percorso argomentativo seguito dal primo giudice sia carente sul piano logico, diimostrazione, questa, che non ha nulla a che vedere con la prospettazione di una diversa e anche verosimile interpretazione dei fatti, anche laddove in ipotesi corretta sul piano logico. Ma a tanto i reclamanti non hanno provveduto. 11.- Deve concludersi che il Tribunale ha fornito, del quadro probatorio tracciato, una corretta e logica interpretazione, attribuendo idoneità causale agli atti compiuti dal Millesi al conseguimento dell’obiettivo delittuoso e riconoscendolo, così, autore di condotte al di fuori della regolarità e lealtà e, in quanto tali, pienamente idonee a turbare la regolarità della competizione sportiva, improntata a principi di lealtà e meritevole di una tutela generalizzata nei confronti di tutti i consociati e non soltanto degli appartenenti alla comunità sportiva. Non va tralasciato che l’equiparazione, in ambito sportivo, del tentativo al reato consumato, deriva proprio dall’accostamento di questa fattispecie alla categoria dei delitti cd di “attentato” a consumazione anticipata ovvero di pura condotta, per cui la soglia di punibilità è anticipata al mero compimento di un’attività tesa, come nel caso in scrutinio, ad offendere, e non già idonea (idoneità causale) al raggiungimento di un determinato scopo illecito, dal momento che il C.G.S. equipara sul piano punitivo il tentativo all’illecito consumato. Questo motivo del ricorso è, quindi, infondato e va rigettato. 12.- La partecipazione di Izzo ai vari incontri, con i protagonisti della vicenda che occupa (gara Modena/Avellino), è stata valutata dal Tribunale -sulla base di un percorso argomentativo esente da vizi- quale prova della conoscenza di iniziative volte alla realizzazione di un disegno criminoso. 6 Conforta l’assunto, come lumeggiato nella decisione impugnata, la reticenza opposta dal prefato allorché, interpellato al riguardo, ha negato fatti e circostanze della cui esistenza sono state acquisite prove certe. In linea con l’esigenza avvertita dal legislatore sportivo e da quello statuale (L. 401/89) di tutelare il bene giuridico della lealtà e correttezza nella attività sportiva agonistica, viene in rilievo la tesi del reato di pericolo astratto, presunto nella stessa condotta in discorso. Lo percepisce appieno anche l’arguta difesa del reclamante, lì dove (v. pagg. 23 s. dell’articolato libello) invoca l’attenuante del contesto ambientale e familiare nonché la sua giovane età (22 anni e alla sua prima esperienza nel calcio professionistico). Il coraggio non è un valore che può essere richiesto a chiunque, in ogni luogo e in ogni tempo, sicché questo Collegio non può ignorare il travaglio vissuto da un giovane atleta posto di fronte al gravoso dilemma se denunciare, o non, soggetti legati alla criminalità organizzata e ai propri congiunti, correndo e facendo correre, in tal modo, i noti rischi che simili iniziative possono generare. Per converso, non può aver ignorato l’Izzo che, con la sua presenza agli incontri, forniva una spinta psicologicamente rilevante agli altri sodali, e ciò a prescindere dalla scelta di spingersi sino alla denuncia: v’è da domandarsi cosa sarebbe accaduto ove l’Izzo si fosse rifiutato di accettare simili inviti, ma a tanto torna impossibile rispondere. Il motivo di reclamo va, quindi, parzialmente accolto, apparendo equo e necessario riconoscere le invocate attenuanti. 13.- Le difese di Millesi e Izzo contestano l’entità della sanzioni comminate dal Tribunale, anche in conseguenza dell’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S.. Acclarato che l’illecito (gara Modena/Avellino) si colloca nel mese di maggio 2014, occorre considerare che le norme all’epoca vigenti erano state emanate con Deliberazione del Commissario ad acta n. 797.1 del 23.10.2012 e approvata dalla Giunta del CONI con deliberazione n.432 del 29.11.2012. L’art. 7, comma 5 C.G.S. di quel corpo normativo, disponeva che (testualmente) “i soggetti di cui all’art.1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad € 50.000,00”. Tenuto conto che questa norma è più favorevole rispetto a quella successiva (introdotta con Decreto del Commissario ad acta del 30.7.2014 e approvata con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31.7.2014), in applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dell’art. 2, comma IV, c.p. nonché dell’art. 7 della Convenzione dei diritti dell’uomo, è alle disposizioni dell’epoca che occorre far ricorso per la comminazione delle sanzioni. Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, C.G.S., prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva” e considerato che la contestata aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. dell’epoca (pluralità di illeciti) è venuta meno, in parziale accoglimento di questo motivo del ricorso di Millesi, la Corte riduce la sanzione della squalifica ad anni 3 e, attese le particolarità del caso di specie, già sopra evidenziate, ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 20.000,00. 14.- Analogo discorso vale anche per Izzo, sicché in parziale accoglimento di questo motivo del suo ricorso, la Corte riduce la sanzione della squalifica a mesi 6 e ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 30.000,00. 15.- Con reclamo del 10.5.2017, infine, la U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha contestato l’entità della sanzione comminata con la decisione impugnata ed ha richiamato in tema le argomentazioni svolte nella pronuncia delle SS. UU. di questa Corte (in Com. Uff. n.187 del 27.1.2014), per invocare una pena affievolita. Anche considerata la riqualificazione, in termini di disvalore disciplinare-sportivo, dei comportamenti dei tesserati della U.S. Avellino 1912 e la correlata rideterminazione delle sanzioni agli stessi inflitte, nel segno dei principi enunciati nella richiamata decisione di questa Corte, di 7 calibrare adeguatamente l’applicazione dell’istituto della responsabilità oggettiva, e facendo applicazione del richiamato art. 16, comma 1 C.G.S., in parziale accoglimento del ricorso, questa Corte riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica e ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 20.000,00. Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3 e 4 così dispone: - Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Francesco Millesi, riduce la sanzione della squalifica ad anni 3 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo. - Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Armando Izzo, riduce la sanzione della squalifica a mesi 6 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 30.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo. - Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Avellino 1912 di Avellino (AV), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica e ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo. - Dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Atletico Torbellamonaca Breda di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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