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Cronaca Calitri

Coronavirus a Calitri, Di Maio corre ai ripari e chiude tutto

Il sindaco ha disposto le misure straordinarie per contenere i numerosi casi che hanno riguardato il comune irpino

Dopo un lunghissimo confronto con i responsabili dell'unità di crisi regionale, della prefettura, dell'Asl, con i carabinieri, con i vigili, con il prete, ho appena emesso un'ordinanza concordata con gli organismi sopra elencati.

ORDINANZA N° 07 Prot. n. 2109 del 28/0272021

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione del1'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione de1l'Organizzazione mondiale della sanità dell 1 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato prorogato, da ultimo fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per “fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma l ;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

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epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.265 del 25-10-2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID- 19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021
— Suppl. Ordinario n. 2)
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. (21A0l169) (GU Serie Generale n.43 del 20-02-2021), con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, la Regione Campania è stata classificata in cd “Zona Arancione”, applicandosi, di conseguenza le misure di cui all'art. 2 del citato DPCM 14.01.2021 fino al 6 marzo 2021, ossia “misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto”;

CONSIDERATO CHE
⦁    nel territorio comunale si sta registrando un numero rilevante di contagi da COVID-19, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del contagio;
⦁    allo stato sussiste 1’urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa, considerata anche la diffusione di varianti al virus;
⦁    si rende necessario, pertanto, adottare e fin da subito misure drastiche e generalizzate a1 fine di

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allentare la pressione epidemiologica su11’intera popolazione, ed in particolare di quanto piu possibile gli spostamenti delle persone dal proprio domicilio e assembramenti di persone, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche del paese, fino a quando i dati epidemiologici dimostrino una progressiva diminuzione della diffusione del virus su1 territorio comunale;
⦁    sono necessarie misure che favoriscono una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone soprattutto senza DPI;
⦁    le misure adottate saranno costantemente monitorate in base all’andamento della curva epidemiologica;


VISTO in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che dispose all’art. 1 comma 1: “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui ai comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.”; a11’art. 1 comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, tra le quali:
“b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
⦁    limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra %rma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
⦁    ......limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;”
VISTO 1’art. 1 comma 9 del D.L. n. 33/2020 “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. ”,
VISTO l’art. 1 comma 13 del D.L. n. 33/2020: “Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile. 2017, n. 65, e Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiori, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai semi dell’articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2(120. ”;
VISTO il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, del 24 luglio 2020 “Rientro in sicurezza”, sottoscritto da1 Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su1 territorio nazionale;
VALUTATO che l’evoluzione de11’emergenza sanitaria indica chiaramente la necessita di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;
RITENUTO di approntare misure organizzative temporanee a1 fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata;
EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso

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una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
RILEVATO che tali ulteriori misure specifiche non sono in contrasto ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”,
VISTO 1’art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, i1 quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;
VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la nota ASL prot. n. 2776/SEP del 28/02/2021 avente ad oggetto “Focolaio infezioni da SARS-CoV2 nel Comune di Calitri”, acquisita al protocollo del Comune di Calitri al n. 2104 del 28/02/2021;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessita di adozione di misure precauzionali a tutela della sanita pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Calitri, a far data dal 28 febbraio 2021 (compreso) e fino al 14 marzo 2021 (compreso):
⦁    la sospensione del mercato settimanale e dell’attività di commercio ambulante;
⦁    la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado
presenti sul territorio comunale, come da ordinanza del Presidente della Regione;
⦁    il divieto di consumare cibi e bevande per strada;
⦁    divieto di assembramento sulle seguenti strade: Corso Matteotti, Corso Garibaldi,  Piazza Scoca, Piazza della Repubblica, Largo Croce e Piazza Martiri d’Ungheria; inoltre, divieto di assembramento davanti ai bar, alle pizzerie, ai ristoranti;
⦁    la chiusura al pubblico degli uffici comunali. Gli uffici comunali  garantiranno modalità alternative di contatto con l'utenza con avvisi suI sito web istituzionale, con l’utilizzo di posta elettronica e contatti telefonici. Resta ferma la  possibilità  di  accesso previo appuntamento telefonico da concordare con l'ufficio solo per esigenze urgenti e indifferibili. E’ vietato l’accesso neIl’edificio  comunale  a  persone  con  temperatura  superiore a 37,5.
⦁    la chiusura delle Chiese insistenti suI territorio comunale, salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forme privata limitatamente ai parenti stretti, come da prescrizioni del governo centrale.
⦁    la chiusura del cimitero comunale, con garanzia di accesso esclusivamente ai congiunti in occasione delle operazioni di tumulazione a seguito delle celebrazioni dei riti funebri;
⦁    la chiusura dei circoli sociali nonché dei parchi giochi e degli impianti sportivi, al fine di evitare l’insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone.

⦁    Comune di Calitri (AV) - Prot. N. 0002109 del 28-02-2021 
⦁    Sara, inoltre, vietato effettuare visite di cortesia presso le abitazioni di parenti ed amici, salvo quelle consentite ai congiunti stretti per ragioni di necessita e a tutela della salute e delle esigenze primarie di questi ultimi;
⦁    effettuare qualsiasi festeggiamento e/o riunione di ogni genere sia in locali pubblici che in luoghi privati, pena l’applicazione del regime sanzionatorio disposto dalla normativa vigente.

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