Riapertura dei mercati a tutti i settori merceologici, le misure adottate dal Comune di Solofra
L'amministrazione si adegua a quanto stabilito dall'ultima ordinanza regionale
A far data dal 22 maggio 2020 è consentita la ripresa delle attività mercatali (spuntisti ed itineranti) anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, nel rispetto delle misure dell’Allegato 2) “Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”.
Le misure adottate dal Comune di Solofra
La ripresa delle attività è disciplinata dalle misure organizzative, logistiche e di presidio di seguito indicate, per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili al fine di evitare il sovraffollamento dell’area mercatale e di assicurare il distanziamento sociale. L’ingresso dei visitatori sarà regolamentato dalla Polizia Municipale con l’ausilio delle associazioni di volontariato di Protezione Civile del territorio.
Il Comune di Solofra:
• ha disposto la pulizia e la disinfezione dell’area mercatale nelle ore precedenti all’apertura;
• ha definito opportune misure informative dirette agli operatori ed ai cittadini sulle misure adottate, in particolare per quelle igienico-sanitarie riportate all’Allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020, anche mediante il posizionamento di cartelli;
• provvederà alle normali attività di raccolta rifiuti mediante il personale incaricato del servizio;
• ha disposto l’apertura dei posteggi già previsti nelle aree mercatali comunali, con il seguente orario di apertura: dalle ore 07.00 alle ore 14.00.
L’acceso del pubblico è consentito dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
Misure igienico sanitarie
Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale sono state adottate le seguenti misure:
• Corsie mercatali a senso unico;
• Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
• Individuazione di aree di rispetto per ogni posteggio per limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Nell’area mercatale è vietato fumare ed è obbligatorio:
• usare la mascherina;
• evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
• igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser presenti in ogni punto vendita.
Gli operatori dovranno pulire ed igienizzare le attrezzature prima dell’avvio delle attività di vendita. Gli operatori commerciali e gli utenti devono rispettare le prescrizioni indicate nel protocollo di sicurezza di cui all’Allegato 2 dell’Ordinanza n° 49 del 20.05.2020 e nelle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di cui all’Ordinanza n° 45 del 08.05.2020 di seguito riportate.
Operatori
◦ ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
◦ assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti:
◦ uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
◦ controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti;
◦ i banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera tipo plexiglass;
◦ le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente;
◦ gli esercenti potranno esercitare attività di vendita solo a seguito di esibizione di autocertificazione - come da fac simile Allegato 1) delle Linee Guida contenute nell'Ordinanza della Regione Campania n°45/2020 - a richiesta del personale della Polizia Locale;
◦ ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
◦ l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
◦ informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli;
Clienti
◦ non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
◦ è disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila;
TUTTI:
◦ devono essere osservate le misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 4 al DPCM 26 aprile 2020;
Sanzioni
Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, comporta, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n° 19/2020, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000.
Se la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.