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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Il Comune di Avellino estende il divieto di abbruciamento dei vegetali fino al 31 maggio

Pubblicata l'ordinanza

Il Comune di Avellino, attraverso un'ordinanza pubblicata in data odierna sul proprio sito istituzionale, ha esteso il divieto di abbruciamento dei residui vegetali fino al prossimo 31 maggio.

Ordinanza sindacale n.161 del 21 aprile 2020

Vista e richiamata integralmente l'Ordinanza sindacale n. 36 del 01/02/2020 della quale vengono confermati le motivazioni, i presupposti e gli obiettivi ivi contenuti e descritti e la successiva proroga disposta con Ordinanza sindacale n. 78 del 5 marzo 2020; Considerata la necessità del presente provvedimento per salvaguardare e preservare la salute pubblica; Visti gli aftt. 50 e 54 del TUEL•, Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente, del Comandante di Polizia Municipale, del Dirigente all'Urbanistica e del Dirigente alle Attività Produttive, ORDINA La proroga del divieto totale di abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati su tutto il territorio comunale fino al 31/05/2020. L'inosservanza delle misure di cui al punto 6 dell'ordinanza in epigrafe richiamata sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500,00, stabilendo una somma minima pari a € 250,00. RENDE NOTO Che saranno effettuate, in sede di applicazione della presente ordinanza, verifiche periodiche sull'andamento dei parametri dell'inquinamento atmosferico al fine di valutare la possibilità di porre in essere ulteriori misure migliorative. DISPONE che la presente ordinanza sia trasmessa al Corpo di Polizia Municipale, per la competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza sull'ottemperanza del presente provvedimento; che la presente ordinanza sia trasmessa al Servizio Attività Produttive e al Servizio Urbanistica, per la competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza sull'ottemperanza del presente provvedimento; che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini attraverso l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantirne la massima e tempestiva diffusione alla popolazione. che il presente provvedimento sia reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radiotelevisiva. SI AVVERTE che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio. Si dispone la trasmissione della presente a Prefettura, Provincia, Questura, Comando di Polizia Locale, Comando Provinciale Forestale, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale Vigili del Fuoco ARPAC, A.C.S. S.r.l.

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