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Avellino, divieto di roghi e abbruciamenti: l’ordinanza del sindaco

Su tutto il territorio comunale

Il testo integrale dell'ORDINANZA SINDACALE N°: 252/2023
Settore / Ufficio: ORGANI POLITICI
Oggetto: DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI, AGRICOLI E FORESTALI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 15 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2023.

Il Sindaco
quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art.3 comma 1, lett c) D. Lgs n. 1 del 02/01/2018, Codice di Protezione Civile:
· Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
· Ritenuto necessario, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;
Visti
- la Legge 21.11.2000 n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare l’art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all’interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- la Legge n. 116 dell’11/08/2014;
- Il D.Lgs. n. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e s.m.i.;
- Il nuovo Codice della strada con particolare riferimento all’art. 29 commi 1/3;
Preso atto che
Comune di Avellino Smistamento: ORGANI POLITICI / SINDACO Prt.G. 0047080/2023 - U - 13/06/2023 12:00:22 PDF conforme al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013
 Comune di Avellino
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- con D.G.R. n. 250 del 15/06/2021 la Regione ha approvato “Piano regionale per la programmazione delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021- 2023. Con
allegati.”;
- è in itinere l’approvazione da parte della Giunta regionale della Campania dell’aggiornamento annuale del Piano AIB;
- che l’art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le
disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- che il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della
Campania” attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;
Visti, altresì,
- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 14522/114/113(prot. n. 42064) del 22 maggio 2023, con la quale ha trasmesso la direttiva emanata dal Ministro per la protezione civile e le politiche del Mare concernente le: “Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbana-rurale ed ai rischi conseguenti”al fine di promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per la campagna antincendio boschivo 2023, nell’arco temporale tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2023;
- la nota della Prefettura di Avellino n. prot. 0048598 del 07/06/2023 avente ad oggetto:
“Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zona di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti” la quale si invitano i Sindaci ad emettere apposite ordinanze in merito;
- il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all’art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- l’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Attesa la propria competenza,
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate e confermate:
IL DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHÉ LA COMBUSTIONE DI QUALSIASI RESIDUO VEGETALE AGRICOLO E FORESTALE NEL PERIODO 15 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2023 SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE salvo proroghe, disposte con DDGR.
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In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152
A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:
- alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 5 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche...) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia minima di 5 metri.
- al decespugliamento laterale delle aree adiacenti i boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
E’ FATTO ALTRESI’ DIVIETO al fine della prevenzione degli incendi lungo tutte le strade, nelle campagne e nei boschi di:
- accendere fuochi di ogni genere;
- gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall’art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
-
-
-
autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici (se non espressamente autorizzati) ad una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate o pascoli;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

AVVERTE
che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall’art. 178 bis del
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali
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Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l’applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale.

DEMANDA
alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali ed ai soggetti autorizzati l’esecuzione della presente Ordinanza.
Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune di Avellino o agli organi di polizia eventuali trasgressori.
RICORDA
- che su ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- che l’accensione di materiale plastico, di rifiuti, di ramaglie e di arbusti all’interno di aree boschive prevede sanzioni penali così come disposto dal D.Lgs.152/2006, dalla legge n. 353 del 21/11/2000 e dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 674 Codice Penale;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci la pubblica incolumità è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
· Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Avellino
· Regione Campania – numero verde 800 449 911
· Carabinieri Forestale – 1515
· Comando di Polizia Municipale di Avellino
· Comando Stazione Carabinieri di Avellino
La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Avellino. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. al TAR della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando Stazione Carabinieri di Avellino; al Comando Stazione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Avellino; alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino; alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica di Avellino.
che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale, pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente.
Decorrenza e validità
La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 30/09/2023, salvo
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eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare delle condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico–sanitaria.

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